La SEFRI (Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione) è responsabile della conferma del livello dei diplomi. È possibile presentarle una domanda per una conferma del livello. Informazioni più dettagliate sulla procedura sono disponibili nella sezione «Procedura presso la SEFRI».
La SEFRI confronta i diplomi e gli attestati esteri con i titoli professionali svizzeri riportati nell’elenco delle professioni della formazione professionale di base o superiore. Se una formazione straniera soddisfa i requisiti per il riconoscimento, il titolo professionale è equiparato a un certificato federale di formazione pratica, un attestato di capacità, un attestato professionale, un diploma o un altro titolo di una scuola specializzata superiore.
Nella retribuzione conforme al CCL di un collaboratore o collaboratrice rientra tuttavia anche la corretta classificazione. A tale proposito occorre considerare se il collaboratore o la collaboratrice deve essere classificato/a come qualificato/a, non qualificato/a o praticante. Affinché un datore di lavoro possa farlo, un’apposita conferma del livello da parte della SEFRI è utile e promuove la parità salariale e di opportunità.